Riduttore dal 12 al 16/20/410

Diritto

La legge italiana (in sintonia con gli accordi e le direttive europee) ha sempre ignorato questi oggetti che sono quindi consentiti. Essi non sono soggetti ad alcuna normativa, non devono essere punzonati dal Banco di Prova, non debbono recare segni distintivi. Essi non rientrano in alcun modo nel concetto di canna intercambiabile e quindi non vanno immatricolati.

I riduttori non sono parte di arma, ma dei semplici accessori (cioè una cosa avente una propria individualità strutturale, destinata a integrare, variare o migliorare l’uso di altra cosa già di per sé completa). Per comprendere la differenza rispetto alla canna intercambiabile si consideri che questa può essere impiegata solo su uno specifico modello di arma e, talvolta, solo su di una specifica arma; il riduttore invece può essere impiegato su di un numero indefinito di armi purché dello stesso calibro. Chi possiede una canna intercambiabile, può sempre comporre un’arma intera se viene in possesso delle altre parti (ad es. fusto e carrello di una pistola); chi possiede un riduttore non lo può utilizzare se già non dispone di un’arma già di per sé funzionante e completa. Se non si adotta questa interpretazione si dovrebbero considerare parti d’arma anche i cannocchiali e le fondine per pistola!

E’ chiaro infine che se qualche dubbio interpretativi potesse sorgere per le can ne riduttrici (devono essere sottoposte al Banco di Prova? Devono essere immatricolate?) nessun dubbio può sorgere per i bossoli riduttori.
Non essendo parti di arma, ma solo degli accessori, sono di libera vendita e non devono essere denunziati. Si consideri invero che quelli costituiti da un bossolo con foratura liscia, possono essere prodotti da chiunque sappia usare trapano e fresa.

Anche legge venatoria italiana li ignora, ma si debbono ritenere proibiti per usi di caccia in Italia se impiegano munizioni il cui calibro non è consentito per le armi da caccia. Sono invece consentiti se in calibro consentito (ad es. in cal. 6,35 per pistola), salvo ovviamente che il calendario venatorio locale non vieti l’impiego di armi a canna rigata.

La mia affermazione che i riduttori non sono parti di armi o canne intercambiali è stata accolta dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 1-6-2001, a conferma di una sentenza del Tribunale di Belluno, con l’affermazione che “deve infatti ritenersi che il meccanismo in questione costituisce un riduttore di calibro e non una canna intercambiabile; il riduttore non aumenta la potenzialità di offesa”. Quindi, oltre a stabilire che non era parte d’arma, ha anche stabilito che non costituisce alterazione di arma il montare un riduttore. Affermazione ovvia poiché non viene alterata alcuna meccanica dell’arma, requisito essenziale per aversi l’alterazione in caso di modifica della potenza.